Articolo 2884 del Codice Civile

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L' art. 2884 del Codice Civile è rubricato “Cancellazione ordinata con sentenza".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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