Articolo 2885 del Codice Civile

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L' art. 2885 del Codice Civile è rubricato “Cancellazione sotto condizione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se è stato convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo che sotto la condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego o sotto altra condizione, la cancellazione non può essere eseguita se non si fa constare al conservatore che la condizione è stata adempiuta.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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