Articolo 2892 del Codice Civile

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L' art. 2892 del Codice Civile è rubricato “Divieto di proroga dei termini".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
I termini fissati dal secondo comma dell'art. 2889 e dal primo comma dell'art. 2891 non possono essere prorogati.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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