Articolo 2893 del Codice Civile

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L' art. 2893 del Codice Civile è rubricato “Mancata richiesta dell'incanto".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se l'incanto non è domandato nel tempo e nel modo prescritti dall'art. 2891, il valore del bene rimane definitivamente stabilito nel prezzo che l'acquirente ha posto a disposizione dei creditori a norma dell'art. 2890, n. 3.

La liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo che è stato depositato il prezzo e si è provveduto nei modi indicati dal codice di procedura civile.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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