Articolo 2903 del Codice Civile

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L' art. 2903 del Codice Civile è rubricato “Prescrizione dell'azione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto.

Breve spiegazione:

L'articolo in esame indica il termine di prescrizione dell'azione revocatoria, specificando che si prescrive nel termine di 5 anni dalla data dell'atto.

 



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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