Articolo 2904 del Codice Civile

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L' art. 2904 del Codice Civile è rubricato “Rinvio".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Sono salve le disposizioni sull'azione revocatoria in materia fallimentare e in materia penale.

Breve spiegazione:

L'articolo in esame specifica che le regole della revocatoria civile di cui all'articolo 2901 del Codice Civile non sostituiscono né limitano le revocatorie speciali previste dalle norme in materia fallimentare e del codice penale.

 



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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