Articolo 2905 del Codice Civile

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L' art. 2905 del Codice Civile è rubricato “Sequestro nei confronti del debitore o del terzo".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il creditore può chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile.

Il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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