Articolo 2927 del Codice Civile

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L' art. 2927 del Codice Civile è rubricato “Evizione della cosa assegnata".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'assegnatario, se subisce l'evizione della cosa, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese.

L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato, ma non le garanzie prestate da terzi.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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