Articolo 2928 del Codice Civile

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L' art. 2928 del Codice Civile è rubricato “Assegnazione di crediti".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se oggetto dell'assegnazione è un credito, il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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