Articolo 2930 del Codice Civile

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L' art. 2930 del Codice Civile è rubricato “Esecuzione forzata per consegna o rilascio".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se non è adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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