Articolo 2931 del Codice Civile

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L' art. 2931 del Codice Civile è rubricato “Esecuzione forzata degli obblighi di fare".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se non è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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