Articolo 2949 del Codice Civile

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L' art. 2949 del Codice Civile è rubricato “Prescrizione in materia di società".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese.

Nello stesso termine si prescrive l'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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