Articolo 2950 del Codice Civile

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L' art. 2950 del Codice Civile è rubricato “Prescrizione del diritto del mediatore".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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