Articolo 2957 del Codice Civile

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L' art. 2957 del Codice Civile è rubricato “Decorrenza delle prescrizioni presuntive".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.

Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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