L' art. 2958 del Codice Civile è rubricato “Corso della prescrizione".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La prescrizione decorre anche se vi è stata continuazione di somministrazioni o di prestazioni.
Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.