Articolo 2963 del Codice Civile

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L' art. 2963 del Codice Civile è rubricato “Computo dei termini di prescrizione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune.

Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.

Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.

Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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