Articolo 2964 del Codice Civile

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L' art. 2964 del Codice Civile è rubricato “Inapplicabilità di regole della prescrizione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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