Articolo 964 del Codice Civile

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L' art. 964 del Codice Civile è rubricato “Imposte e altri pesi”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico dell'enfiteuta salve le disposizioni delle leggi speciali.

Se in virtù del titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo non può eccedere l'ammontare del canone.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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