L' art. 965 del Codice Civile è rubricato “Disponibilità del diritto dell'enfiteuta”.
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'enfiteuta può disporre del proprio diritto, sia per atto tra vivi, sia per atto di ultima volontà.
Per l'alienazione del diritto dell'enfiteuta non è dovuta alcuna prestazione al concedente.
Nell'atto costitutivo può essere vietato all'enfiteuta di disporre per atto tra vivi, in tutto o in parte, del proprio diritto, per un tempo non maggiore di venti anni.
Nel caso di alienazione compiuta contro tale divieto, l'enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi verso il concedente ed è tenuto a questi solidalmente con l'acquirente.
Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.