Articolo 981 del Codice Civile

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L' art. 981 del Codice Civile è rubricato “Cessione dell'usufrutto”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica.

Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in questo capo.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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