Articolo 982 del Codice Civile

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L' art. 982 del Codice Civile è rubricato “Possesso della cosa”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'usufruttuario ha diritto di conseguire il possesso della cosa di cui ha l'usufrutto, salvo quanto è disposto dall'articolo 1002.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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