Articolo 1347 del Codice Civile

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L' art. 1347 del Codice Civile è rubricato “Possibilità sopravvenuta dell'oggetto".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine è valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine.
 


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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