L' art. 1348 del Codice Civile è rubricato “Cose future".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La prestazione di cose future può essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge.
Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.