Articolo 1348 del Codice Civile

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L' art. 1348 del Codice Civile è rubricato “Cose future".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La prestazione di cose future può essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge.
 


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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