Articolo 1367 del Codice Civile

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L' art. 1367 del Codice Civile è rubricato “Conservazione del contratto)".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
 


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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