Articolo 1368 del Codice Civile

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L' art. 1368 del Codice Civile è rubricato “Pratiche generali interpretative".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso.

Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore, le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell'impresa.
 


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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