Articolo 1381 del Codice Civile

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L' art. 1381 del Codice Civile è rubricato “Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.
 


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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