Articolo 1382 del Codice Civile

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L' art. 1382 del Codice Civile è rubricato “Effetti della clausola penale".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.

La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.
 


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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