Articolo 1430 del Codice Civile

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L' art. 1430 del Codice Civile è rubricato “Errore di calcolo".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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