Articolo 1431 del Codice Civile

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L' art. 1431 del Codice Civile è rubricato “Errore riconoscibile".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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