Articolo 1432 del Codice Civile

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L' art. 1432 del Codice Civile è rubricato “Mantenimento del contratto rettificato".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La parte in errore non può domandare l'annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l'altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che quella intendeva concludere.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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