L' art. 1459 del Codice Civile è rubricato “Risoluzione nel contratto plurilaterale".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
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Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
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