Articolo 1460 del Codice Civile

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L' art. 1460 del Codice Civile è rubricato “Eccezione d'inadempimento".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.

Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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