Articolo 1477 del Codice Civile

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L' art. 1477 del Codice Civile è rubricato “Consegna della cosa".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita.

Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita.

Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà a all'uso della cosa venduta.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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