Articolo 1478 del Codice Civile

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L' art. 1478 del Codice Civile è rubricato “Vendita di cosa altrui".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore.

Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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