Articolo 1484 del Codice Civile

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L' art. 1484 del Codice Civile è rubricato “Evizione parziale".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni dell'art. 1480 e quella del secondo comma dell'articolo precedente.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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