Articolo 1486 del Codice Civile

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L' art. 1486 del Codice Civile è rubricato “Responsabilità limitata del venditore".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se il compratore ha evitato l'evizione della cosa mediante il pagamento di una somma di danaro, il venditore può liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia col rimborso della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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