Articolo 1496 del Codice Civile

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L' art. 1496 del Codice Civile è rubricato “Vendita di animali".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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