Articolo 1497 del Codice Civile

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L' art. 1497 del Codice Civile è rubricato “Mancanza di qualità".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.

Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. 1495.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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