Articolo 1498 del Codice Civile

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L' art. 1498 del Codice Civile è rubricato “Pagamento del prezzo".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto.

In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue.

Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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