Articolo 1500 del Codice Civile

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L' art. 1500 del Codice Civile è rubricato “Patto di riscatto".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono.

Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l'eccedenza.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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