Come fare un testamento olografo

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In questo post approfondiremo il tema del testamento olografo. Nei paragrafi che seguono scopriremo cos'è il testamento olografo, perchè viene redatto e come deve essere redatto affinché non incorra in cause di nullità. 


 Cos'è il testamento?

Il testamento è l’atto con cui una persona dispone dei propri beni e dei propri rapporti giuridici in un momento successivo alla morte. La definizione di questo istituto giuridico è indicata all’articolo 587 del Codice Civile, appunto rubricato “Testamento” che al primo comma stabilisce che il testamento è un atto revocabile con cui un soggetto dispone di tutte le proprie sostanze o parte di esse. Caratteristica fondamentale poiché il testamento è facoltativo: il testatore può redigerlo oppure no (in questo secondo caso si applicano le norme sulla successione legittima). Inoltre il testatore può revocarlo e modificarlo in ogni momento fino alla propria morte. 

Si tratta di un atto unilaterale, poiché nasce dalla volontà di una sola persona, cioè il testatore, senza la necessità della compartecipazione di altri soggetti (come accade, ad esempio, nel contratto, in cui si incontrano necessariamente le volontà di due o più parti).
Il testamento è un atto personale, poiché può essere redatto esclusivamente dalla persona che dispone dei propri beni. È inoltre un atto postumo, in quanto produce i suoi effetti solo dopo la morte del testatore.
Infine, il suo contenuto può essere patrimoniale, quando il testatore dispone di beni economicamente valutabili, ma anche non patrimoniale, come nel caso del riconoscimento di un figlio.


Chi può redigere validamente il testamento?

Possono fare testamento tutti i soggetti, ad esclusione di quelli indicati dall’art. 591 del Codice Civile, che individua i soggetti incapaci di testare: i minori, gli interdetti per infermità di mente, incapaci di intendere e volere anche solo transitoriamente al momento della redazione del testamento.

In caso di testamento disposto da incapace si può proporre l’azione di annullamento, disciplinata dall’articolo 606 del Codice Civile, entro 5 anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie. 


Quali tipologie di testamento esistono?

Il nostro Codice disciplina quattro tipologie di testamento: olografo (art. 602), pubblico (art. 603), segreto (art. 604) e speciale (quest’ultimo si ha solo in casi eccezionali specificamente indicati dal Codice Civile - artt. 609-619). Per comprendere meglio il tema, ricordiamo in breve le principali caratteristiche di questi tipi di testamento:
  1. Testamento olografo: redatto interamente di “pugno” dal testatore, è necessaria la scrittura autografa, data e sottoscrizione. Analizzeremo di seguito in modo approfondito le caratteristiche;
  2. Testamento pubblico: il testatore dichiara le proprie volontà dinanzi al notaio, il quale le redige per iscritto alla presenza di due testimoni. 
  3. Testamento segreto: redatto dal testatore di propria mano o con mezzi meccanici (ad esempio a computer) e poi consegnato sigillato al notaio alla presenza di due testimoni. È denominato appunto “segreto” perché il suo contenuto resta ignoto fino all’apertura;
  4. Testamenti speciali: hanno delle forme particolari ed efficacia temporanea, poiché cessa il suo effetto quando vengono meno le circostanze di pericolo, straordinarie. 

Cos'è il testamento olografo?

Questa tipologia di testamento è disciplinata dall'art. 602 del Codice Civile che indica le caratteristiche principali: 

Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.

La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento

La caratteristica principale di questo testamento è la redazione “di pugno” da parte del testatore, quindi deve scriverlo a penna, datarlo e sottoscriverlo. Il secondo comma indica che la sottoscrizione deve essere posta in calce alle disposizioni e anche se non è fatta indicando il nome e cognome del testatore, ma si riferisce con certezza al testatore, è valida. 

Infine il terzo comma specifica che la data deve essere espressa indicando giorno, mese e anno e la prova contraria può essere ammessa solo quando si tratta di giudicare la capacità del testatore o vi sono piú testamenti o altre questioni relative al tempo di redazione. 


Come si apre il testamento?

Il testamento olografo dopo la morte per spiegare i suoi effetti e renderlo conoscibile deve essere consegnato al notaio per la pubblicazione. Il notaio verifica la validità del documento, legge e trascrive ufficialmente il contenuto. Con la pubblicazione le disposizioni sono anche opponibili a terzi. Questa fase è disciplinata dall’articolo 620 del Codice Civile, che al primo comma prevede l’obbligo di presentazione del testamento olografo da parte di chi ne è in possesso non appena viene a conoscenza della morte. 

Una delle principali criticità del testamento olografo è che, a differenza del testamento pubblico o segreto, non viene conservato direttamente dal notaio (a meno che non lo depositi il testatore stesso prima della morte). Spesso il testatore lo affida a una persona di fiducia, oppure non indica dove è stato lasciato, con il rischio che vada smarrito o non venga trovato. 

Il secondo comma permette a chiunque vi abbia interesse di chiedere la fissazione di un termine per la presentazione del testamento, con ricorso presso il tribunale di dove si è aperta la successione (notazione importante, non è il luogo di morte del de cuius, ma bensì si fa riferimento all’ultimo domicilio). 

Il terzo comma infine stabilisce come viene pubblicato il testamento: il notaio in presenza di due testimoni redige un verbale nel quale indica lo stato del testamento, indica il contenuto. Il verbale viene firmato dalla persona che presenta il testamento, due testimoni e il notaio. 

Ove il testamento olografo sia depositato presso il notaio, la pubblicazione verrà eseguita da questo. 


Posso decidere di destinare a mio piacimento i beni ai miei eredi, amici?

Una domanda che spesso mi viene fatta. In realtà non puoi decidere a tuo piacimento di assegnare ad esempio tutti i beni ad un tuo amico, perchè la legge dispone la cosiddetta “quota di legittima” spettante ai famigliari (in termini giuridici si osserva di legittimari). Si tratta di un principio di conservazione del patrimonio nell’ambito familiare, secondo cui questo soggetti hanno diritto ad una quota di eredità, mentre per la quota disponibile il testatore può disporre a suo piacimento. 
I legittimari sono indicati dal codice civile e cambiano in base al singolo caso (gli articoli stabiliscono le varie ipotesi). 
Esemplificando: in una famiglia composta da padre, madre e figlio, se un genitore muore: 
  • Senza testamento: le quote si dividono in metà il coniuge superstite e metà il figlio;
  • Con testamento: il coniuge superstite avrà diritto ad 1/4, il figlio ad 1/4 e infine la quota disponibile che il testatore porta disporre a proprio piacimento sarà di 1/2 (ad esempio potrà destinare questa quota ad un amico);
Se però non vi sono legittimari, il testatore può disporre liberamente dell’intero patrimonio. Si pensi al caso di un uomo senza figli, non coniugato, che abbia solo dei fratelli: questi ultimi non rientrano tra i legittimari, poiché l’art. 536 c.c. individua come tali esclusivamente il coniuge, i figli e, in mancanza di figli, gli ascendenti (quindi padre, madre, nonni, bisnonni ecc). Pertanto, qualora tale soggetto rediga testamento, potrà destinare l’intera eredità a chiunque, anche a soggetti estranei alla famiglia. 
Se invece non redige testamento, si applicheranno le norme sulla successione legittima e, ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c., il patrimonio sarà devoluto ai fratelli. 
 
Ne deriva che la libertà testamentaria non è assoluta, ma è limitata esclusivamente dalla tutela dei legittimari. Infatti, ove venga lesa la quota di legittima, i soggetti legittimati possono proporre azione di riduzione, al fine di ricondurre le disposizioni testamentarie entro i limiti consentiti dalla legge. 


Come fare un testamento olografo?

Definito cos’è, le sue caratteristiche e come si apre, in quest’ultimo paragrafo vediamo insieme i punti fondamentali per redigere il tuo testamento olografo. È una fase molto importante, poiché è l’unico atto con cui ognuno di noi può stabilire come destinare i propri beni dopo la morte. 
In primis dovrai redigerlo di “tuo pugno”, quindi munisciti di penna e carta e scriverlo interamente a penna. 
All’inizio indica la classica frase per fugare ogni dubbio sulla tua capacità  di intendere e volere “Io, … [nome cognome, data di nascita e luogo], nel pieno possesso delle mie facoltà di intendere e volere dispongo quanto segue: …”
Indica quindi le tue disposizioni, ad esempio:
  • “lascio l’immobile sito in … [Comune ], via …, n. …, identificato catastale al foglio …., particella …. a mio figlio … [nome, cognome, data di nascita e luogo];
  • “la somma di denaro pari ad euro …. a mia moglie …  [nome, cognome, data di nascita e luogo];
Infine apponi sempre a penna la data indicando giorno, mese e anno e la firma. Attenzione che la mancanza di uno di questi elementi potrebbe essere causa di impugnazione del testamento. 
A questo punto ricorda che puoi modificarlo in ogni momento, revocarlo o modificarlo, revocarlo solo parzialmente. In questo caso è consigliabile distruggere il vecchio testamento e redigerne uno nuovo oppure indicare che nel nuovo che revochi quelle determinate disposizioni e le modifiche con quelle successive in un secondo testamento (anche questo deve avere le stesse caratteristiche, quindi data, firma e scrittura autografa).
Sarebbe preferibile il primo caso, in quanto nel secondo caso le disposizioni poi sarebbero interpretabili e bisognerà procedere, se non indicato espressamente, alla valutazione della disposizioni in contrasto con il precedente testamento e all’applicazione delle disposizioni più recenti. 

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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