Articolo 1535 del Codice Civile

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L' art. 1535 del Codice Civile è rubricato “Proroga dei contratti a termine".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare l'esecuzione del contratto, è dovuta la differenza tra il prezzo originario e quello corrente nel giorno della scadenza, salva l'osservanza degli usi diversi.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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