L' art. 1536 del Codice Civile è rubricato “Inadempimento".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
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In caso d'inadempimento della vendita a termine di titoli, si osservano le norme degli articoli 1515 e 1516, salva, per i contratti di borsa, l'applicazione delle leggi speciali.
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