Articolo 1543 del Codice Civile

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L' art. 1543 del Codice Civile è rubricato “Forme".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La vendita di un'eredità deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullità.

Il venditore è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell'eredità.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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