Articolo 1544 del Codice Civile

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L' art. 1544 del Codice Civile è rubricato “Forme".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell'eredità, è tenuto a rimborsarne il compratore, salvo patto contrario.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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