Articolo 1545 del Codice Civile

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L' art. 1545 del Codice Civile è rubricato “Obblighi del compratore".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell'eredità, e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall'eredità medesima, salvo che sia convenuto diversamente.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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