Articolo 1562 del Codice Civile

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L' art. 1562 del Codice Civile è rubricato “Pagamento del prezzo".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo è corrisposto all'atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse.

Nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo è pagato secondo le scadenze d'uso. .



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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