Articolo 1563 del Codice Civile

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L' art. 1563 del Codice Civile è rubricato “Scadenza delle singole prestazioni".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell'interesse di entrambe le parti.

Se l'avente diritto alla somministrazione ha la facoltà di fissare la scadenza delle singole prestazioni, egli deve comunicarne la data al somministrante con un congruo preavviso.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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