Articolo 1597 del Codice Civile

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L' art. 1597 del Codice Civile è rubricato “Rinnovazione tacita del contratto".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa, il conduttore rimane ed è lasciato nella detenzione della cosa locata o se, trattandosi di locazione a tempo indeterminato, non è stata comunicata la disdetta a norma dell'articolo precedente.

La nuova locazione è regolata dalle stesse condizioni della precedente, ma la sua durata è quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.

Se è stata data licenza, il conduttore non può opporre la tacita rinnovazione, salvo che consti la volontà del locatore di rinnovare il contratto.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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