Articolo 1598 del Codice Civile

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L' art. 1598 del Codice Civile è rubricato “Garanzie della locazione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Le garanzie prestate da terzi non si estendono alle obbligazioni derivanti da proroghe della durata del contratto.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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